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Con decreto 17 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19/03/2010, è stata regolamentata la materia relativa alla riammissione in circolazione e revisione dei veicoli d’interesse storico e collezionistico.

I veicoli d’interesse storico e collezionistico, di cui all’Art. 60 del Codice della Strada, dovranno essere sottoposti alla revisione periodica ogni 2 anni, anziché annualmente.

Le procedure relative alla riammissione in circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico, precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta, hanno subito delle modifiche ed in particolare dovranno essere modificate le modulistiche relative alle domande ed ai certificati richiesti per tali attività e, nello stesso tempo, saranno necessari dei chiarimenti su quanto disposto con il decreto e la circolare attrattiva ed i relativi allegati.

I Certificati Sostitutivi delle Caratteristiche Tecniche, sino a poco tempo fa necessari per la riammissione in circolazione dei veicoli storici, non potranno più essere accettati dagli Uffici della Motorizzazione, pertanto, la richiesta della succitata certificazione sarà sospesa sino al ricevimento della nuova modulistica e delle necessarie istruzioni.

 

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A.S.I.

Il Consiglio Federale dell’A.S.I. ha determinato, come previsto dall’Art. 63 Legge 342/2000, che dal 1° gennaio 2011 possano essere riconosciuti di particolare interesse storico collezionistico i veicoli costruiti entro il 31/12/1991, purchè muniti dei requisiti previsti dal Regolamento Tecnico Nazionale, per i quali rilascia l’Attestato di Storicità.

CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA

A distanza di quasi un anno dall’entrata in vigore del D.M. 17 dicembre 2009 non sono ancora stati chiariti e, temiamo rimarranno tali ancora per qualche tempo, numerosi punti oscuri della sua applicazione.

Cercheremo, per quanto ci è possibile, di fare un po’ di chiarezza nei meandri burocratici ai quali dobbiamo far fronte con l’entrata in vigore del suddetto D.M. che disciplina modalità e procedure per:

-          L’iscrizione di un veicolo in uno dei Registri al fine d’acquisire la qualifica di veicolo d’interesse storico e collezionistico;
- Per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente cessati dalla circolazione, di origine sconosciuta o provenienza estera;
- Per la revisione periodica alla quale sono soggetti i veicoli di interesse storico.

Dato per scontato che le disposizioni del D.M. 17/12/2009 non hanno valore retroattivo i riconoscimenti di storicità rilasciati dall’A.S.I., Attestato di Storicità e Certificato d’Identità -  omologazione, in data antecedente il 20/03/2010 restano validi a tutti gli effetti per la classificazione di veicolo d’interesse storico e collezionistico, per la normativa fiscale, per la stipula di polizze RCA e per quanto concerne le direttive inerenti la circolazione. Purtroppo, a tutt’oggi, non è ben chiaro se sia necessario trascrivere sui documenti di circolazione del mezzo la classificazione di veicolo d’interesse storico e collezionistico con gli estremi del documento che attesti tale qualifica o sia sufficiente produrre il documento all’occorrenza.

Dal 20/03/2010, data in cui è entrato in vigore il D.M. 17/12/2009, dopo una serie di Circolari abrogate dalla n. 79260 del 4/10/2010 si verifica che:

1)        sono qualificati veicoli o motoveicoli d’interesse storico collezionistico, di cui all’Art. 60 del Codice della Strada e Art. 215 delle regolamento di esecuzione del medesimo codice, quelli muniti di Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica (CRS);

2)        il Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica (CRS) è necessario per la reimmissione in circolazione di mezzi radiati d’ufficio o demoliti e per l’immatricolazione di mezzi di provenienza estera o sconosciuta;

3)        il Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica (CRS) prevede che la revisione biennale dei veicoli storici sia effettuata con l’applicazione di norme che rispettano la loro storicità, diversamente, la revisione viene effettuata rispettando le norme vigenti per i veicoli ordinari;

4)        l’Attestato di Storicità (AdS) ha validità fiscale, Legge 342/2000 Art. 63, viene rilasciato per i mezzi nel corso del ventesimo anno dalla costruzione esentandoli dal pagamento della tassa di proprietà e nel caso di passaggio di proprietà beneficiano della tassa di trascrizione al PRA agevolata;

5)        il Certificato d’Identità (CDI) o omologazione ha valore esclusivamente interno all’A.S.I., non qualifica la storicità del mezzo e non ha validità in materia fiscale e per la circolazione. A coloro che lo richiedono, L’A.S.I. rilascia contestualmente l’Attestato di Storicità e il Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica.

Alla luce di quanto sopra si desume che:

- un veicolo, a partire dal ventesimo anno dalla costruzione, è classificato d’interesse storico collezionistico esclusivamente se munito di Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica;

- per un mezzo dai 20 ai 29 anni per il quale s’intende ottenere l’esonero dalla tassa di proprietà (bollo), onde usufruire dell’agevolazione del pagamento della tassa forfettaria di circolazione in caso di circolazione sulla pubblica strada o la riduzione della tassa di trascrizione al PRA in caso di passaggio di proprietà, è indispensabile la richiesta di Attestato di Storicità; non è obbligatorio richiedere il Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica;

- per la stipula di polizze RCA agevolate in cui nel contratto sia specificato che la copertura assicurativa è prestata a veicoli d’interesse storico collezionistico di cui all’Art. 60 del Codice della Strada, iscritti nei Registri A.S.I. Storico Lancia ecc.., è necessario ottenere il Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica onde evitare l’invalidazione contrattuale, diversamente, possono valere alternativamente l’Attestato di Storicità od il Certificato d’Identità in funzione della richiesta fatta dalle compagnie assicuratrici e dal valore che esse attribuiscono agli stessi;

- per l’esenzione dalle verifiche di controllo delle emissioni inquinanti e dal “Bollino Blu” è necessario che il veicolo sia munito di Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica in quanto la deroga è riservata ai veicoli d’interesse storico collezionistico di cui all’Art. 60 del Codice della Strada, iscritti nei Registri A.S.I. Storico Lancia ecc..,;

- la deroga al divieto di circolazione, imposto con apposita ordinanza dalle Amministrazioni comunali per il contenimento dei fenomeni d’inquinamento atmosferico, generalmente è accordata ai veicoli d’interesse storico collezionistico di cui all’Art. 60 del Codice della Strada, iscritti nei Registri A.S.I. Storico Lancia ecc.., in quel caso è necessario ottenere il Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica, mentre, in altre ordinanze è specificato che il mezzo, oggetto di deroga, deve essere storico iscritto negli appositi Registri e munito di Attestato di Storicità o Certificato d’Identità, documento che deve essere tenuto a bordo e mostrato alle autorità competenti che ne facciano richiesta. Quest’ultima specifica lascia campo ad interpretazioni diverse in quanto è vero che il veicolo deve essere storico iscritto negli appositi Registri, qui occorrerebbe il Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica, ma è pur vero che all’Attestato di Storicità od al Certificato d’Identità è attribuito un valore di storicità. Occorre precisare che tutti i documenti devono essere rilasciati da Associazioni Competenti, nella loro materia e campo d’applicazione, perchè riconosciute dallo Stato e sono:

A.S.I. è competente alla classificazione ed al rilascio di tutti i documenti per tutti i veicoli sia per motivi fiscali che di circolazione;

FMI è competente alla classificazione ed al rilascio di tutti i documenti solo per i motoveicoli sia per motivi fiscali che di circolazione;

i Registri Nazionali (Italiano Fiat, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo) solo per motivi di circolazione e per i veicoli di loro competenza.

Nessun’altra associazione può rilasciare documenti riconosciuti dallo Stato.

In segreteria è a disposizione la modulistica per la richiesta del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica Il Consiglio Federale al fine di agevolare i tesserati, nella riunione del 11/02/2011, ha deliberato i costi dei vari certificati confermando il costo del Certificato d’Identità/omologazione in € 105.00 per gli autoveicoli ed € 60.00 per i motoveicoli; l’Attestato di storicità per fini fiscali € 20.00 per gli autoveicoli ed € 10.00 per i motoveicoli, mentre il costo del Certificato di Rilevanza Storica rilasciato ai fini della circolazione e per la revisione è di € 20.00 per gli autoveicoli ed € 10.00 per i motoveicoli; la medesima certificazione richiesta per reimmatricolazione ha un costo di € 105.00 per gli autoveicoli ed € 60.00 per i motoveicoli. Se il Certificato di Rilevanza Storica viene richiesto per reimmatricolazione contestualmente al Certificato d’Identità /omologazione ha un costo di € 105.00 per gli autoveicoli ed € 60.00 per i motoveicoli, in sostanza si paga un solo certificato.

 

Si comunica che dal 1° novembre 2005 la casella di posta elettronica registro-italiano-vw@libero.it sarà disattivata.

Rimarranno attivi i seguenti indirizzi:

 info@registro-italiano-vw.it

 segreteria@registro-italiano-vw.it

 esenzioni@registro-italiano-vw.it

 tecnico@registro-italiano-vw.it

 luciano.ferrari@registro-italiano-vw.it

 asi@registro-italiano-vw.it