VENETO

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REGIONE VENETO

PADOVA

Con Ordinanza n° 739 del 27/10/2010 è disposto il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00 nel periodo dal 8/11/2010 al 17/12/2010 e dal 10/01/2011 al 20/04/2011. I veicoli d’interesse storico collezionistico, di cui all’Art. 60 del Codice della Strada sono esonerati dalle limitazione limitatamente ai percorsi definiti nell’ambito di manifestazioni organizzate.  

 

ROVIGO

Con Ordinanza n° 560 del 28/10/2010 dal 2 novembre fino al 18 dicembre 2010 e dal 10 gennaio al 31 marzo 2011 dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 è istituito il divieto di circolazione. I veicoli d’interesse storico collezionistico, di cui all’Art. 60 del Codice della Strada sono esonerati dalle limitazione limitatamente al percorso della manifestazione.

 

TREVISO

Con Ordinanza n° 76704 del 30/10/2010 è disposto il fermo del traffico dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00 nel periodo dal 8/11/10 al 17/12/2010 e dal 07/01/2011 al 30/04/2011 con deroga, al punto 29) della citata Ordinanza, dei veicoli d’interesse storico collezionistico ai sensi dell’Art. 60 del Codice della Strada.

 

VENEZIA

Con Ordinanza n° 800 del 23/09/2009  è istituito il divieto di circolazione dal 25/10/2010 al 17/12/2010 e dal 10/01/2011 al 31/03/2011, ad esclusione di sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali nella fascia oraria 8.00 – 18.00 con deroga ai veicoli condotti dai residenti del Comune di Venezia nelle giornata di martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 16.00. La circolazione dei veicoli d’interesse storico collezionistico, di cui all’Art. 60 del Codice della Strada, dovrà essere documentata con le modalità previste dal titolo autorizzatorio.

 

VERONA

Con Ordinanza n° 86 del 15/10/2010 è disposto il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 19.00 nel periodo dal 18/10/2010 al 17/12/2010 e dal 10/01/2011 al 13/05/2011 con deroga, al punto XXII della citata Ordinanza, dei veicoli d’interesse storico collezionistico di cui all’Art. 60 del Nuovo Codice della Strada in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito d’iscrizione negli appositi registri storici, ed ai veicoli con targa A.S.I. o di Registro esposta

 

VICENZA

Con P.G.N. 85285 del 13/12/2010 l’istituzione del divieto di transito dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, in zone prestabilite dalla suddetta ordinanza per i veicoli non catalizzati nel periodo dal 10/01/2011 al 15/04/2011 escludendo dalle limitazioni i veicoli d’interesse storico collezionistico, di cui all’Art. 60 del Codice della Strada. I conducenti di detti veicoli dovranno avere idonea documentazione a bordo riferita all’iscrizione o certificazione che comprovi l’appartenenza alle associazioni aderenti alle specifiche federazioni internazionali.


BOLLINO BLU

Con Deliberazione della Giunta Regionale n° 4117 del 18/12/2007 inerente la corretta applicazione della disciplina sul “bollino blu”  per auto storiche e sulle disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico, deliberazione n° 3748 del 26/11/2004 ha deliberato:

1)       di confermare quanto già espresso con la deliberazione della Giunta n° 386 del 01/03/2002, relativamente all’esclusione della disciplina sul “bollino blu” dei veicoli appartenenti alla categoria della autovetture registrate come storiche;

2)       di confermare quanto già espresso con la Deliberazione n° 3748 del 26/11/2004 in merito all’esonero dalle restrizioni alla circolazione per i veicoli d’epoca e di interesse storico collezionistico.


LA REGIONE VENETO

con Deliberazione della Giunta Regionale n° 963 del 11 aprile 2006, relativa alle disposizioni concernenti i veicoli d’interesse storico, modifica la D.G.R. n° 3748 del 26/11/2004 con la seguente delibera:

1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa,

il punto 2) del dispositivo della D.G.R. n. 3748/04, disponendo che i veicoli d’epoca e d’interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione internazionale.