La prima Ordinanza, ai sensi della
Legge Regionale n. 9/2010 ed alla
Delibera della Giunta Regionale n.
246 del 01/03/2010, fra le tante a
carattere temporaneo che il Sindaco
di Firenze emetterà è la n.
2010/00113 del 17/03/2010, avente
quale oggetto i ”Provvedimenti
urgenti per la lotta
all’inquinamento atmosferico causate
dalle polveri sottili PM10”, nella
quale ordina, a partire dal giorno
18 marzo 2010 fino alla revoca della
medesima, la messa in atto dei
seguenti interventi:
1)
Primo e secondo giorno
a) riduzione del periodo giornaliero
di funzionamento degli impianti di
riscaldamento che potranno rimanere
in funzione al massimo per 8 (otto)
ore giornaliere. Sono esclusi gli
impianti installati negli edifici
adibiti ad ospedali, cliniche o case
di cura assimilabili, ivi compresi
edifici adibiti a ricovero o cura di
minori o anziani, scuole e asili;
b) riduzione della temperatura
impostata negli impianti di
riscaldamento: max 17° per gli
edifici rientranti nella categoria
E.8 (Edifici adibiti ad attività
industriali ed artigianali e
assimilabili) di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412 e max 18° per
gli edifici non rientranti nella
categoria E.8 dello stesso decreto.
Sono esclusi gli impianti installati
negli edifici adibiti ad ospedali,
cliniche o case di cura
assimilabili, ivi compresi edifici
adibiti a ricovero o cura di minori
o anziani, scuole e asili;
c) invito all'uso di mezzi pubblici
per gli spostamenti nell'Area
omogenea Fiorentina;
2) Terzo e quarto giorno
oltre ai provvedimenti di cui al
punto
1)
d) divieto di accesso e transito ore
08,30 alle ore 12,30 e dalle ore
14,30 alle ore 18,30 nella Zona a
Traffico Limitato (ZTL) Settori A,
B, C, D, E, come definita
dall'ordinanza 2009/03286 del
14/05/2009, alle seguenti categorie
di veicoli:
•
Ciclomotori a 2 tempi a 2, 3 ruote;
Motoveicoli
•
Motocicli a 2 tempi;
Autoveicoli a motore destinati al
trasporto persone
•
Autovetture con alimentazione a
benzina Euro 1
identificati dal Codice della Strada
all'articolo 47, comma 2, lettera
b), categoria M1, non conformi alla
direttiva 91/542CE punto 6.2.1. B o
normative successive.
•
Autovetture con alimentazione a
diesel Euro 2 ed Euro 3
identificati dal Codice della Strada
all'articolo 47, comma 2, lettera b)
del Codice della Strada, categoria
M1, non conformi alla direttiva
98/69 B CE o normative successive.
Veicoli a motore destinati al
trasporto merci
•
Veicoli con alimentazione diesel
Euro 1 per il trasporto merci
identificati dal Codice della
Strada all'articolo 47, comma 2,
lettera c), categorie N1, N2 ed N3
non conformi alla direttiva
91/542/CE .6.2.1 o normative
successive.
3) Quinto giorno e successivi
oltre ai provvedimenti di cui al
punto
1)
il divieto di accesso e transito
dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 18,30 nel
centro abitato di Firenze e del
Galluzzo, alle medesime categorie di
veicoli sopraindicate.
Sono
esonerati dai divieti di transito in
vigore dal 5° giorno di cui ai punti
2 e 3, i seguenti veicoli:
• autovetture con almeno tre
persone a bordo che si stiano
recando presso la medesima
destinazione (car pooling)
• veicoli a metano e GPL, o bifuel
(benzina-metano, benzina-gpl) che
nell'ambito del percorso urbano
impiegano esclusivamente
l'alimentazione a gas;
• veicoli della Polizia di Stato,
della Polizia Municipale, delle
FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della
Protezione Civile solo se in
servizio di emergenza e di soccorso;
• veicoli delle pubbliche
Assistenze, limitatamente per i
servizi essenziali e urgenti e
veicoli della Guardia Medica;
• veicoli adibiti all'igiene urbana,
limitatamente ai servizi di raccolta
e allontanamento dei rifiuti;
• veicoli al servizio delle persone
invalide munite del contrassegno
previsto dal Codice della strada;
• veicoli utilizzati per trasporto
di persone che si rechino presso le
strutture sanitarie per sottoporsi a
visite mediche, terapie ed analisi
programmate in possesso di relativa
certificazione medica o per esigenze
sanitarie urgenti previa
autorizzazione verbale del personale
addetto alla vigilanza;
• veicoli al seguito di cerimonie
con esposizione di
autocertificazione in cui si
dichiarino il percorso ed i motivi
per cui avviene la circolazione;
• veicoli in servizio pubblico,
appartenenti ad Aziende che
effettuano interventi urgenti e di
manutenzioni sui servizi essenziali
(esempio gas, acqua, energia
elettrica, telefonia);
• veicoli attrezzati per il pronto
intervento relativo agli impianti
elettrici, idraulici, termici e
tecnologici, i cui conducenti devono
essere in possesso di
autocertificazione (in carta libera)
indicante gli estremi del veicolo,
l'orario, l'indicazione del luogo di
partenza e di destinazione ed il
motivo dell'intervento;
• veicoli che debbono presentarsi
alla revisione già programmata (con
documento dell'ufficio della
Motorizzazione Civile o dei centri
revisione autorizzati) limitatamente
al percorso strettamente necessario;
• veicoli impegnati per particolari
o eccezionali attività in possesso
di apposita autorizzazione
rilasciata dalla Polizia Municipale.
Non
è prevista la deroga per i veicoli
d’interesse storico collezionistico
nei periodi in cui sono sono/saranno
attuati i provvedimenti
emergenziali.