TOSCANA

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CIRCOLAZIONE VEICOLI STORICI REGIONE TOSCANA

Nell’ottica di favorire il coordinamento e l’adozione d’interventi duraturi per la qualità dell’aria la Regione Toscana ha promulgato una specifica legge regionale, n. 9 del 11/02/2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente”, che tra l’altro istituzionalizza il Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente ed i Piani d’azione comunale (PAC) oltre a sancire il principio per il quale le prescrizione del Piano Regionale determinano modifiche o variazioni degli strumenti della pianificazione territoriale.

Con gli art. 3 comma 4 e 13 comma 3, i Sindaci dei comuni sono individuati quale autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite di legge e mettono in atto gli interventi gli interventi contingibili. Preso atto dell’entrata in vigore della succitata Legge la Giunta Regionale , con deliberazione n. 246 del 01/03/2010 “Piano d’azione ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 351/1999 ai fini della riduzione del rischio di superamento del valore limite giornaliero del PM10”, determina l’adozione di specifiche disposizioni come piano d’azione da attuare nel breve periodo al fine di ridurre il numero dei superamenti della concentrazione media giornaliera nell’arco dell’anno per il PM10. La normativa nazionale non ha ancora recepito la direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente, nella quale, viene riconfermato per il PM10 il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 µg/m3, e quindi in Italia è ancora vigente il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, che  ha previsto che dal 1°gennaio 2010 il valore limite giornaliero di 50 µg/m3 non possa essere superato più di 7 volte nell'arco dell'anno e ad oggi dai rilevamenti effettuati dall'ARPAT risultano già raggiunti i sette superamenti, pertanto, venendo meno il recepimento da parte del Ministero della Direttiva Europea 2008/50/CE e stante il limite di 7 superamenti annui, si rende  necessario mettere in essere interventi contingibili di limitazione delle emissioni. I Comuni interessati dalla delibera quali quelli ove sia presente almeno una postazione della rete regionale di rilevamento del PM10,  più quelli dell’area omogenea fiorentina, e precisamente: Arezzo, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio,  Calenzano, Capannori, Cascina, Firenze, La a Signa, Lucca, Montale, Montecatini Terme, Pisa, Pistoia, Porcari, Prato, S. Croce sull’Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Grosseto, Siena, Livorno e Viareggio.


PISTOIA

BOLLINO BLU

Non vi sono riferimenti inerenti l’obbligo del controllo dei gas di scarico.

CIRCOLAZIONE

Il Sindaco con Ordinanza n° 257 del 01/04/2008 con decorrenza 1° maggio 2008 conferma il divieto di transito, nella porzione di territorio prevista dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 27 del 24/02/06, nei giorni dal lunedì alla domenica con orario 00.00 – 24.00 ai veicoli non catalizzati esentando dal suddetto divieto i veicoli storici purchè in possesso dell’Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo.


EMPOLI

Il Sindaco, con Ordinanza n° 638/2009, nel centro abitato di Empoli, il divieto di circolazione per autovetture “Euro 0”   e diesel “Euro 1” , ciclomotori “Euro 0” e a 2 tempi “Euro1” nei giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 00.00 alle ore 24.00 esonerando dalla suddetta restrizione, al punto k) dell’ordinanza, i veicoli  storici purchè in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici o iscritti a club o associazioni che raggruppano tali veicoli.


FIRENZE

BOLLINO BLU

Dal 01/01/2007 esenzione totale determinata dall’Ordinanza n° 950/2006 del 09/11/2006

CIRCOLAZIONE

La prima Ordinanza, ai sensi della Legge Regionale n. 9/2010 ed alla Delibera della Giunta Regionale n. 246 del 01/03/2010, fra le tante a carattere temporaneo che il Sindaco di Firenze emetterà è la n. 2010/00113 del 17/03/2010, avente quale oggetto i ”Provvedimenti urgenti per la lotta all’inquinamento atmosferico causate dalle polveri sottili PM10”, nella quale ordina, a partire dal giorno 18 marzo 2010 fino alla revoca della medesima, la messa in atto dei seguenti interventi:

1) Primo e secondo giorno

a) riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento che potranno rimanere in funzione al massimo per 8 (otto) ore giornaliere. Sono esclusi gli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;

b) riduzione della temperatura impostata negli impianti di riscaldamento:  max 17°  per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e max 18° per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 dello stesso decreto. Sono esclusi gli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;

c) invito all'uso di mezzi pubblici per gli spostamenti nell'Area omogenea Fiorentina;
2) Terzo  e quarto giorno

oltre ai provvedimenti di cui al punto 1)

d) divieto di accesso e transito ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) Settori A, B, C, D, E, come definita dall'ordinanza 2009/03286 del 14/05/2009, alle seguenti categorie di veicoli:
•  Ciclomotori a 2 tempi a 2, 3 ruote;
Motoveicoli

•  Motocicli a 2 tempi;

Autoveicoli a motore destinati al trasporto persone
•  Autovetture con alimentazione a benzina Euro 1 identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non conformi alla direttiva 91/542CE punto 6.2.1. B o normative successive.

•  Autovetture con alimentazione a diesel Euro  2 ed Euro 3 identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b) del Codice della Strada, categoria M1, non conformi alla direttiva 98/69 B CE o normative successive.
Veicoli a motore destinati al trasporto merci
•  Veicoli con alimentazione diesel Euro 1 per il trasporto merci identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera c), categorie N1, N2 ed N3 non conformi alla direttiva 91/542/CE .6.2.1 o normative successive.
3) Quinto giorno e successivi

oltre ai provvedimenti di cui al punto 1)

il divieto di accesso e transito dalle ore 08,30 alle ore 12,30  e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo, alle medesime categorie di veicoli sopraindicate.

Sono esonerati dai divieti di transito in vigore dal 5° giorno di cui ai punti 2 e 3, i seguenti veicoli:
• autovetture con almeno tre persone  a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling)
• veicoli a metano e GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
• veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile solo se in servizio di emergenza e di soccorso;
• veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
• veicoli adibiti all'igiene urbana, limitatamente ai servizi di raccolta e allontanamento dei rifiuti;
• veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
• veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica o per esigenze sanitarie urgenti previa autorizzazione verbale del personale addetto alla vigilanza;
• veicoli al seguito di cerimonie con esposizione di autocertificazione in cui si dichiarino il percorso ed i motivi per cui avviene la circolazione;
• veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
• veicoli attrezzati per il pronto intervento relativo agli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici, i cui conducenti devono essere in possesso di autocertificazione (in carta libera) indicante gli estremi del veicolo, l'orario, l'indicazione del luogo di partenza e di destinazione ed il motivo dell'intervento;
• veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
• veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale.

Non è prevista la deroga per i veicoli d’interesse storico collezionistico  nei periodi in cui sono sono/saranno attuati i provvedimenti emergenziali.
 

 

Nell’Ordinanza n° 2007/01209 del 20/12/07 ad integrazione dell’ordinanza n° 2006/01105 del 22/12/2006 convalidata con ordinanza n° 2007/00144 del 15/02/2007 relativa ai divieti di transito veicolare dal 1° gennaio 2008 nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo è confermato, al punto f), l’esonero dal divieto di circolazione dei veicoli  storici purchè in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle Autorità preposte al controllo.


LIVORNO

BOLLINO BLU

Dal 01/01/2008 esenzione totale determinata dall’Ordinanza n° 105620 del 17/12/2007.

CIRCOLAZIONE

Dal 1° ottobre 2007 è in vigore l’Ordinanza n° 70913 del 17/09/07 che conferma il divieto di circolazione per i veicoli non catalizzati dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 esonerando, al punto i) della citata ordinanza, dal divieto di circolazione dei veicoli d’interesse storico collezionistico purchè in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione che deve essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo.


SIENA

BOLLINO BLU

Non vi sono riferimenti inerenti l’obbligo del controllo dei gas di scarico.

CIRCOLAZIONE

Il Sindaco con Ordinanza n° 10/D del 25/02/2008, esecutiva dal 17 marzo 2008, istituisce il divieto di transito per i veicoli non catalizzati, con orario 00.00 – 24.00 dal lunedì alla domenica, nell’are denominata “Periferia Prossima” esentando da tale obbligo i veicoli d’interesse storico collezionistico purchè in possesso dell’Attestato di storicità p del Certificato di Identità / omologazione rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo


LUCCA

BOLLINO BLU

Non vi sono riferimenti inerenti l’obbligo del controllo dei gas di scarico.

CIRCOLAZIONE

Il Sindaco, con Ordinanza n° 7400 del 02/02/2010 dal 02/02/2010 e fino a nuova disposizione, ordina il divieto di transito, dal lunedì alla domenica con orario 00.00 – 24.00, nella zona verde approvata dalla Giunta Comunale con Delibera 362/2005 per i seguenti veicoli:

Autovetture Euro 0 ed autovetture Diesel Euro 1;

Ciclomotori Euro 0 e ciclomotori Euro 1 a 2 tempi;

Motoveicoli Euro 0.

Sono esonerati dal divieto di transito, al punto i) della citata Ordinanza, i veicoli storici purchè in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle Autorità preposte al controllo.

 


PRATO

BOLLINO BLU

Nessuna esenzione è prevista per i veicoli storici, pertanto, il controllo dei gas di scarico deve essere effettuato semestralmente per i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1988.

CIRCOLAZIONE

Il Sindaco, con Ordinanza n. 630 del 31/03/2010 avente per oggetto: “Piano d’azione ai sensi dell’Art. 7 del D.lgs. n. 351/1999 e dell’Art. 13 comma 3) della Legge Regionale n. 9/2010 ai fini della riduzione del rischio di superamento del valore limite giornaliero del PM10”, ordina:

 

1        a seguito della comunicazione di superamento dei limiti di concentrazione nell’aria di polveri sottili PM10 da parte di ARPAT, comunicazione che deve pervenire, con le modalità previste dalla D.G.R. n. 246/2010, entro le ore 10,00 del giorno successivo al superamento, vengono adottate, tenuto conto delle previste condizioni meteoclimatiche, le disposizioni che seguono come piano di azione, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 351/1999 e dell’art. 13 comma 3) della legge regionale n. 9/2010, da attuare dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAT e sino a revoca del provvedimento, al fine di ridurre il numero dei superamenti della concentrazione media giornaliera nell’arco dell’anno per il PM10 ;

 

       2   primo giorno di attivazione dei provvedimenti contingibili e sino al terzo giorno consecutivo

           di superamento dei limiti delle polveri PM10

a) viene autorizzata la sosta gratuita nei parcheggi scambiatori di via Nenni e presso la Questura

b) vengono intensificati i controlli da parte della Polizia Municipale al fine di evitare comportamenti che pregiudicano la fluidificazione del traffico;

c) il periodo giornaliero consentito del funzionamento degli impianti di riscaldamento, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, viene ridotto da 12 ore a 10 ore e la temperatura massima viene ridotta di un grado da 20 °C a 19°C ;

d) l’ordinanza 2425/2009 e successive reiterazioni, avente per oggetto la limitazione alla circolazione di veicoli maggiormente inquinanti viene estesa dalla ZTC al tutto il territorio comunale ;

 

3        dal quarto giorno di attivazione dei provvedimenti contingibili e sino a loro revoca

a)      oltre a quanto previsto per i primi tre giorni, viene reso gratuito il servizio di trasporto

pubblico degli autobus sulla rete urbana .

 

Il Sindaco, con Ordinanza n. 827/2010 relativa alla Nuova disciplina della Zona a Traffico Controllato in vigore dal 1 aprile 2010 fino al 31 dicembre 2010 dispone il divieto di circolazione, nella suddetta area, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal lunedì alla domenica dei veicoli più inquinanti esonerando, al punto 19, i veicoli storici purchè in possesso dell’Attestato di Storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo.

La suddetta deroga non si applica nei giorni nei quali, a seguito del superamento del limite del parametro polveri sottili PM10, vige l’ordinanza sindacale contingibile n. 630 del 31/03/2010 e sue modifiche ed integrazioni.


GROSSETO

BOLLINO BLU

Non prevede l’obbligo del controllo dei gas di scarico.

CIRCOLAZIONE

Il Sindaco con Ordinanza n° 92 del 01/07/2008 inerente la limitazione alla circolazione stradale – PM10 ordina, dal 1° luglio 2008 al 31/12/2008 dal lunedì alla domenica con orario 00.00 – 24.00, il divieto di circolazione per i veicoli non catalizzati derogando, al punto i), dal divieto di circolazione i veicoli storici purchè in possesso dell’Attestato di storicità o del Certificato di Identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo.


AREZZO

BOLLINO BLU

E’ fatto obbligo a tutti gli autoveicoli, che intendono circolare nel centro di Arezzo all’interno dell’area delimitata dalla cinta muraria, di avere il “Bollino blu” esonerando le auto con oltre 30 anni dalla data di prima immatricolazione o registrate come storiche nei registri A.S.I.. Sono esclusi dal controllo dei gas di scarico tutti i motoveicoli.

CIRCOLAZIONE

Il sindaco con Ordinanza n° 30 del 26/06/2008, a far data dal 1° luglio 2008, ordina il divieto di transito dal lunedì alla domenica dalle ore 00.00 alle ore 24.00 all’interno della cinta muraria dei veicoli “Euro 0” esentando da tale veto, al punto 12 della succitata Ordinanza, i veicoli storici purchè in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle Autorità preposte al controllo.


MASSA

BOLLINO BLU

Non vi sono riferimenti inerenti l’obbligo del controllo dei gas di scarico.

CIRCOLAZIONE

Il Dirigente con Ordinanza 4449, Determinazione n° 4018 del 12/10/07 istituisce il divieto di circolazione, dalle ore 00-24 in tutti i giorni della settimana, nella porzione di territorio comunale del Centro Storico esentando, al punto g), da tale restrizione i veicoli storici muniti di attestato di storicità o del Certificato d’identità/omologazione rilasciato a seguito d’iscrizione negli appositi Registri. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta dell’Autorità preposta al controllo.

 


PISA

BOLLINO BLU

Non vi sono riferimenti inerenti l’obbligo del controllo dei gas di scarico.

CIRCOLAZIONE

Il comune di Pisa con Ordinanza n° 89 del 02/10/07 ha imposto il divieto di circolazione, ai veicoli non catalizzati, tutti i giorni della settimana dalle ore 00.00 alle ore 24.00 esentando da tale obbligo, al punto g) del decreto, i veicoli d’interesse storico collezionistico di cui all’art. 60 e 215 del Codice della Strada.


CARRARA

BOLLINO BLU

Non vi sono riferimenti inerenti l’obbligo del controllo dei gas di scarico.

CIRCOLAZIONE

Il Sindaco con Ordinanza n° 754/2008 ordina il divieto di circolazione dal lunedì alla domenica con orario 00 - 24 dei veicoli non catalizzati esentando, al punto j), dal suddetto divieto i veicoli storici purchè in possesso dell’Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo.