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CIRCOLAZIONE VEICOLI STORICI REGIONE TOSCANA
Nell’ottica di favorire il coordinamento
e l’adozione d’interventi duraturi per
la qualità dell’aria la Regione Toscana
ha promulgato una specifica legge
regionale, n. 9 del 11/02/2010 “Norme
per la tutela della qualità dell’aria
ambiente”, che tra l’altro
istituzionalizza il Piano regionale per
la qualità dell’aria ambiente ed i Piani
d’azione comunale (PAC) oltre a sancire
il principio per il quale le
prescrizione del Piano Regionale
determinano modifiche o variazioni degli
strumenti della pianificazione
territoriale.
Con gli art. 3 comma 4 e 13 comma 3, i
Sindaci dei comuni sono individuati
quale autorità competente alla gestione
delle situazioni in cui i livelli di uno
o più inquinanti comportano il rischio
di superamento dei valori limite di
legge e mettono in atto gli interventi
gli interventi contingibili. Preso atto
dell’entrata in vigore della succitata
Legge la Giunta Regionale , con
deliberazione n. 246 del 01/03/2010
“Piano d’azione ai sensi dell’art. 7 del
D.lgs. n. 351/1999 ai fini della
riduzione del rischio di superamento del
valore limite giornaliero del PM10”,
determina l’adozione di specifiche
disposizioni come piano d’azione da
attuare nel breve periodo al fine di
ridurre il numero dei superamenti della
concentrazione media giornaliera
nell’arco dell’anno per il PM10. La
normativa nazionale non ha ancora
recepito la direttiva comunitaria
2008/50/CE relativa alla qualità
dell'aria ambiente, nella quale, viene
riconfermato per il PM10 il limite di 35
superamenti annui del valore limite
giornaliero di 50 µg/m3, e quindi in
Italia è ancora vigente il Decreto del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio 2 aprile 2002, n. 60,
che ha previsto che dal 1°gennaio 2010
il valore limite giornaliero di 50 µg/m3
non possa essere superato più di 7 volte
nell'arco dell'anno e ad oggi dai
rilevamenti effettuati dall'ARPAT
risultano già raggiunti i sette
superamenti, pertanto, venendo meno il
recepimento da parte del Ministero della
Direttiva Europea 2008/50/CE e stante il
limite di 7 superamenti annui, si rende
necessario mettere in essere interventi
contingibili di limitazione delle
emissioni. I Comuni interessati dalla
delibera quali quelli ove sia presente
almeno una postazione della rete
regionale di rilevamento del PM10, più
quelli dell’area omogenea fiorentina, e
precisamente: Arezzo, Bagno a Ripoli,
Campi Bisenzio, Calenzano, Capannori,
Cascina, Firenze, La a Signa, Lucca,
Montale, Montecatini Terme, Pisa,
Pistoia, Porcari, Prato, S. Croce
sull’Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino,
Signa, Grosseto, Siena, Livorno e
Viareggio.
PISTOIA
BOLLINO BLU
Non
vi sono riferimenti inerenti l’obbligo
del controllo dei gas di scarico.
CIRCOLAZIONE
Il
Sindaco con Ordinanza n° 257 del
01/04/2008 con decorrenza 1° maggio 2008
conferma il divieto di transito, nella
porzione di territorio prevista dalla
deliberazione di Giunta Comunale n° 27
del 24/02/06, nei giorni dal lunedì alla
domenica con orario 00.00 – 24.00 ai
veicoli non catalizzati esentando dal
suddetto divieto i veicoli storici
purchè in possesso dell’Attestato di
storicità o del Certificato di
Identità/Omologazione, rilasciato a
seguito di iscrizione negli appositi
registri storici. Il documento dovrà
essere tenuto a bordo del mezzo ed
esibito a richiesta delle autorità
preposte al controllo.
EMPOLI
Il Sindaco, con Ordinanza n°
638/2009, nel centro abitato di
Empoli, il divieto di circolazione
per autovetture “Euro 0” e diesel
“Euro 1” , ciclomotori “Euro 0” e a
2 tempi “Euro1” nei giorni dal
lunedì alla domenica dalle ore 00.00
alle ore 24.00 esonerando dalla
suddetta restrizione, al punto k)
dell’ordinanza, i veicoli storici
purchè in possesso dell’attestato di
storicità o del certificato di
identità/omologazione, rilasciato a
seguito di iscrizione negli appositi
registri storici o iscritti a club o
associazioni che raggruppano tali
veicoli.
FIRENZE
BOLLINO BLU
Dal
01/01/2007 esenzione totale determinata
dall’Ordinanza n° 950/2006 del
09/11/2006
CIRCOLAZIONE
La prima Ordinanza, ai sensi della
Legge Regionale n. 9/2010 ed alla
Delibera della Giunta Regionale n.
246 del 01/03/2010, fra le tante a
carattere temporaneo che il Sindaco
di Firenze emetterà è la n.
2010/00113 del 17/03/2010, avente
quale oggetto i ”Provvedimenti
urgenti per la lotta
all’inquinamento atmosferico causate
dalle polveri sottili PM10”, nella
quale ordina, a partire dal giorno
18 marzo 2010 fino alla revoca della
medesima, la messa in atto dei
seguenti interventi:
1)
Primo e secondo giorno
a) riduzione del periodo giornaliero
di funzionamento degli impianti di
riscaldamento che potranno rimanere
in funzione al massimo per 8 (otto)
ore giornaliere. Sono esclusi gli
impianti installati negli edifici
adibiti ad ospedali, cliniche o case
di cura assimilabili, ivi compresi
edifici adibiti a ricovero o cura di
minori o anziani, scuole e asili;
b) riduzione della temperatura
impostata negli impianti di
riscaldamento: max 17° per gli
edifici rientranti nella categoria
E.8 (Edifici adibiti ad attività
industriali ed artigianali e
assimilabili) di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412 e max 18° per
gli edifici non rientranti nella
categoria E.8 dello stesso decreto.
Sono esclusi gli impianti installati
negli edifici adibiti ad ospedali,
cliniche o case di cura
assimilabili, ivi compresi edifici
adibiti a ricovero o cura di minori
o anziani, scuole e asili;
c) invito all'uso di mezzi pubblici
per gli spostamenti nell'Area
omogenea Fiorentina;
2) Terzo e quarto giorno
oltre ai provvedimenti di cui al
punto
1)
d) divieto di accesso e transito ore
08,30 alle ore 12,30 e dalle ore
14,30 alle ore 18,30 nella Zona a
Traffico Limitato (ZTL) Settori A,
B, C, D, E, come definita
dall'ordinanza 2009/03286 del
14/05/2009, alle seguenti categorie
di veicoli:
•
Ciclomotori a 2 tempi a 2, 3 ruote;
Motoveicoli
•
Motocicli a 2 tempi;
Autoveicoli a motore destinati al
trasporto persone
•
Autovetture con alimentazione a
benzina Euro 1
identificati dal Codice della Strada
all'articolo 47, comma 2, lettera
b), categoria M1, non conformi alla
direttiva 91/542CE punto 6.2.1. B o
normative successive.
•
Autovetture con alimentazione a
diesel Euro 2 ed Euro 3
identificati dal Codice della Strada
all'articolo 47, comma 2, lettera b)
del Codice della Strada, categoria
M1, non conformi alla direttiva
98/69 B CE o normative successive.
Veicoli a motore destinati al
trasporto merci
•
Veicoli con alimentazione diesel
Euro 1 per il trasporto merci
identificati dal Codice della
Strada all'articolo 47, comma 2,
lettera c), categorie N1, N2 ed N3
non conformi alla direttiva
91/542/CE .6.2.1 o normative
successive.
3) Quinto giorno e successivi
oltre ai provvedimenti di cui al
punto
1)
il divieto di accesso e transito
dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 18,30 nel
centro abitato di Firenze e del
Galluzzo, alle medesime categorie di
veicoli sopraindicate.
Sono
esonerati dai divieti di transito in
vigore dal 5° giorno di cui ai punti
2 e 3, i seguenti veicoli:
• autovetture con almeno tre
persone a bordo che si stiano
recando presso la medesima
destinazione (car pooling)
• veicoli a metano e GPL, o bifuel
(benzina-metano, benzina-gpl) che
nell'ambito del percorso urbano
impiegano esclusivamente
l'alimentazione a gas;
• veicoli della Polizia di Stato,
della Polizia Municipale, delle
FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della
Protezione Civile solo se in
servizio di emergenza e di soccorso;
• veicoli delle pubbliche
Assistenze, limitatamente per i
servizi essenziali e urgenti e
veicoli della Guardia Medica;
• veicoli adibiti all'igiene urbana,
limitatamente ai servizi di raccolta
e allontanamento dei rifiuti;
• veicoli al servizio delle persone
invalide munite del contrassegno
previsto dal Codice della strada;
• veicoli utilizzati per trasporto
di persone che si rechino presso le
strutture sanitarie per sottoporsi a
visite mediche, terapie ed analisi
programmate in possesso di relativa
certificazione medica o per esigenze
sanitarie urgenti previa
autorizzazione verbale del personale
addetto alla vigilanza;
• veicoli al seguito di cerimonie
con esposizione di
autocertificazione in cui si
dichiarino il percorso ed i motivi
per cui avviene la circolazione;
• veicoli in servizio pubblico,
appartenenti ad Aziende che
effettuano interventi urgenti e di
manutenzioni sui servizi essenziali
(esempio gas, acqua, energia
elettrica, telefonia);
• veicoli attrezzati per il pronto
intervento relativo agli impianti
elettrici, idraulici, termici e
tecnologici, i cui conducenti devono
essere in possesso di
autocertificazione (in carta libera)
indicante gli estremi del veicolo,
l'orario, l'indicazione del luogo di
partenza e di destinazione ed il
motivo dell'intervento;
• veicoli che debbono presentarsi
alla revisione già programmata (con
documento dell'ufficio della
Motorizzazione Civile o dei centri
revisione autorizzati) limitatamente
al percorso strettamente necessario;
• veicoli impegnati per particolari
o eccezionali attività in possesso
di apposita autorizzazione
rilasciata dalla Polizia Municipale.
Non
è prevista la deroga per i veicoli
d’interesse storico collezionistico
nei periodi in cui sono sono/saranno
attuati i provvedimenti
emergenziali.
Nell’Ordinanza n° 2007/01209 del 20/12/07 ad
integrazione dell’ordinanza n° 2006/01105
del 22/12/2006 convalidata con ordinanza n°
2007/00144 del 15/02/2007 relativa ai
divieti di transito veicolare dal 1° gennaio
2008 nel centro abitato di Firenze e del
Galluzzo è confermato, al punto f),
l’esonero dal divieto di circolazione dei
veicoli storici purchè in possesso
dell’attestato di storicità o del
certificato di identità/omologazione,
rilasciato a seguito di iscrizione negli
appositi registri storici. Il documento
dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed
esibito a richiesta delle Autorità preposte
al controllo.
LIVORNO
BOLLINO BLU
Dal 01/01/2008 esenzione totale
determinata dall’Ordinanza n° 105620 del
17/12/2007.
CIRCOLAZIONE
Dal 1° ottobre 2007 è in vigore
l’Ordinanza n° 70913 del 17/09/07 che
conferma il divieto di circolazione per
i veicoli non catalizzati dal lunedì
alla domenica dalle ore 8.00 alle ore
20.00 esonerando, al punto i) della
citata ordinanza, dal divieto di
circolazione dei veicoli d’interesse
storico collezionistico purchè in
possesso dell’attestato di storicità o
del certificato di identità/omologazione
che deve essere tenuto a bordo del mezzo
ed esibito a richiesta delle autorità
preposte al controllo.
SIENA
BOLLINO BLU
Non
vi sono riferimenti inerenti l’obbligo
del controllo dei gas di scarico.
CIRCOLAZIONE
Il
Sindaco con Ordinanza n° 10/D del
25/02/2008, esecutiva dal 17 marzo 2008,
istituisce il divieto di transito per i
veicoli non catalizzati, con orario
00.00 – 24.00 dal lunedì alla domenica,
nell’are denominata “Periferia Prossima”
esentando da tale obbligo i veicoli
d’interesse storico collezionistico
purchè in possesso dell’Attestato di
storicità p del Certificato di Identità
/ omologazione rilasciato a seguito di
iscrizione negli appositi registri
storici. Il documento dovrà essere
tenuto a bordo del mezzo ed esibito a
richiesta delle autorità preposte al
controllo
LUCCA
BOLLINO BLU
Non vi sono riferimenti inerenti
l’obbligo del controllo dei gas di
scarico.
CIRCOLAZIONE
Il Sindaco, con Ordinanza n°
7400 del 02/02/2010 dal
02/02/2010 e fino a nuova
disposizione, ordina il divieto
di transito, dal lunedì alla
domenica con orario 00.00 –
24.00, nella zona verde
approvata dalla Giunta Comunale
con Delibera 362/2005 per i
seguenti veicoli:
Autovetture Euro 0 ed
autovetture Diesel Euro 1;
Ciclomotori Euro 0 e ciclomotori
Euro 1 a 2 tempi;
Motoveicoli Euro 0.
Sono esonerati dal divieto di
transito, al punto i) della
citata Ordinanza, i veicoli
storici purchè in possesso
dell’attestato di storicità o
del certificato di
identità/omologazione,
rilasciato a seguito di
iscrizione negli appositi
registri storici. Il documento
dovrà essere tenuto a bordo del
mezzo ed esibito a richiesta
delle Autorità preposte al
controllo.
PRATO
BOLLINO BLU
Nessuna esenzione è prevista per i
veicoli storici, pertanto, il controllo
dei gas di scarico deve essere
effettuato semestralmente per i veicoli
immatricolati prima del 1° gennaio 1988.
CIRCOLAZIONE
GROSSETO
BOLLINO BLU
Non prevede l’obbligo del controllo dei
gas di scarico.
CIRCOLAZIONE
Il Sindaco con Ordinanza n° 92 del
01/07/2008 inerente la limitazione alla
circolazione stradale – PM10 ordina, dal
1° luglio 2008 al 31/12/2008 dal lunedì
alla domenica con orario 00.00 – 24.00,
il divieto di circolazione per i veicoli
non catalizzati derogando, al punto i),
dal divieto di circolazione i veicoli
storici purchè in possesso
dell’Attestato di storicità o del
Certificato di Identità/omologazione,
rilasciato a seguito di iscrizione negli
appositi registri storici. Il documento
dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed
esibito a richiesta delle autorità
preposte al controllo.
AREZZO
BOLLINO BLU
E’ fatto obbligo a tutti gli
autoveicoli, che intendono circolare
nel centro di Arezzo all’interno
dell’area delimitata dalla cinta
muraria, di avere il “Bollino blu”
esonerando le auto con oltre 30 anni
dalla data di prima immatricolazione
o registrate come storiche nei
registri A.S.I.. Sono esclusi dal
controllo dei gas di scarico tutti i
motoveicoli.
CIRCOLAZIONE
Il sindaco con Ordinanza n° 30 del
26/06/2008, a far data dal 1° luglio
2008, ordina il divieto di transito
dal lunedì alla domenica dalle ore
00.00 alle ore 24.00 all’interno
della cinta muraria dei veicoli
“Euro 0” esentando da tale veto, al
punto 12 della succitata Ordinanza,
i veicoli storici purchè in possesso
dell’attestato di storicità o del
certificato di
identità/omologazione, rilasciato a
seguito di iscrizione negli appositi
registri storici. Il documento dovrà
essere tenuto a bordo del mezzo ed
esibito a richiesta delle Autorità
preposte al controllo.
MASSA
BOLLINO BLU
Non vi sono riferimenti inerenti
l’obbligo del controllo dei gas di
scarico.
CIRCOLAZIONE
Il Dirigente con Ordinanza 4449,
Determinazione n° 4018 del 12/10/07
istituisce il divieto di circolazione,
dalle ore 00-24 in tutti i giorni della
settimana, nella porzione di territorio
comunale del Centro Storico esentando,
al punto g), da tale restrizione i
veicoli storici muniti di attestato di
storicità o del Certificato
d’identità/omologazione rilasciato a
seguito d’iscrizione negli appositi
Registri. Il documento dovrà essere
tenuto a bordo del mezzo ed esibito a
richiesta dell’Autorità preposta al
controllo.
PISA
BOLLINO BLU
Non
vi sono riferimenti inerenti l’obbligo
del controllo dei gas di scarico.
CIRCOLAZIONE
Il
comune di Pisa
con Ordinanza n° 89 del 02/10/07 ha imposto
il divieto di circolazione, ai veicoli non
catalizzati, tutti i giorni della settimana
dalle ore 00.00 alle ore 24.00 esentando da
tale obbligo, al punto g) del decreto, i
veicoli d’interesse storico collezionistico
di cui all’art. 60 e 215 del Codice della
Strada.
CARRARA
BOLLINO BLU
Non vi sono riferimenti inerenti
l’obbligo del controllo dei gas di
scarico.
CIRCOLAZIONE
Il Sindaco con Ordinanza n° 754/2008
ordina il divieto di circolazione
dal lunedì alla domenica con orario
00 - 24 dei veicoli non catalizzati
esentando, al punto j), dal suddetto
divieto i veicoli storici purchè in
possesso dell’Attestato di storicità
o del Certificato di
Identità/Omologazione, rilasciato a
seguito di iscrizione negli appositi
registri storici. Il documento dovrà
essere tenuto a bordo del mezzo ed
esibito a richiesta delle autorità
preposte al controllo.
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