PIEMONTE

PIEMONTE


CIRCOLAZIONE VEICOLI STORICI REGIONE PIEMONTE

Dal 5 novembre 2007 nuove disposizioni sono entrate in vigore nel territorio piemontese e le province di Torino e Novara hanno esteso il fermo dei veicoli non catalizzati rispettivamente a 11 ore e 10 ore esentando dalle restrizioni i veicoli storici solo in occasione di manifestazioni regolarmente autorizzate. Le province di Asti, Biella, Cuneo e Vercelli, al momento, hanno disatteso le disposizioni regionali per allargare il fermo fino ad almeno 8 ore, mentre Verbania ha deciso per la non estensione dell’orario.


BOLLINO BLU REGIONE PIEMONTE

Fermo restando l’esonero dal controllo dei gas di scarico per i veicoli iscritti nei registri delle auto storiche, D.G.R.  n° 64-6526 del 23/07/2007, dal 1° gennaio 2008 i proprietari dei suddetti mezzi residenti nel territorio piemontese ed in occasione della revisione periodica, dovranno richiedere all’officina autorizzata una vetrofania, indicante il tipo di omologazione ed il carburante del veicolo medesimo, la cui esposizione sul parabrezza diverrà obbligatoria dal 1° gennaio 2009, come determinato dalla D.G.R.  n° 40-7099 del 15/10/2007.


CIRCOLAZIONE VEICOLI NON CATALIZZATI REGIONE PIEMONTE

Con Deliberazione della Giunta Regionale del 23/10/2006 n° 57-4131 vengono apportate delle variazioni rispetto alla precedente Deliberazione del 18/09/06 determinando:

- la durata minima giornaliera di limitazione deve essere di 5 ore, per i veicoli utilizzati per il trasporto privato e di 3 ore per quelli utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merce e per l’esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio;

- la durata minima settimanale di limitazione deve essere di cinque giorni feriali, dal lunedì al venerdì;

-          -le limitazioni devono essere operative entro il 15 gennaio 2007 e senza l’interruzione originariamente prevista al 31 marzo;

Rimane confermata l’esenzione, dall’applicazione delle misure previste ai punti 2.1.2 e 2.1.3, per i veicoli iscritti nei registri delle auto storiche ed i camper.

E’ lasciata alle singole Amministrazioni la possibilità di determinare, con proprio provvedimento, una diversa articolazione degli orari del divieto ed eventuali deroghe tenendo conto delle linee guida previste dalla D.G.R. 57-4131, sopra riportata e per quanto in essa non richiamato, della D.G.R. 66-3859 che rimane immutata.

Le amministrazioni Comunali, per quanto concerne la circolazione dei veicoli non catalizzati hanno deliberato:

TORINO:

Con Ordinanza n° 4665 del 30/10/07 sul territorio della città di Torino è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli, non catalizzati, adibiti al trasporto di persone nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 con l’esonero dal divieto dei camper. I veicoli d’interesse storico collezionistico sono derogati, accompagnati da idonea documentazione, per la partecipazione a manifestazioni indette dalle associazioni. 

ASTI:

il Sindaco, con Ordinanza n° 540 del 22/12/06, ordina il divieto di circolazione ai veicoli adibiti al trasporto di persone, per i ciclomotori e motocicli non catalizzati dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; la deroga è prevista per i caravan, mentre i veicoli storici la circolazione è prevista solo in caso di manifestazioni a calendario A.S.I. comprovata da idonea documentazione;

NOVARA:

Con Ordinanza n° 834 del 24/10/2007, nella quale è richiamata e confermata l’Ordinanza n° 878 del 29/12/2006 che impone il divieto di circolazione nelle giornate feriali da lunedì a venerdì in tutto il territorio del Comune di Novara dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, ordina nella zona ZTLA  il divieto di circolazione nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 esentando i veicoli d’interesse storico collezionistico per la partecipazione a manifestazioni indette dalle associazioni.  

VERBANIA:

Il Sindaco con Ordinanza n° 6535 del 01/10/2008, estende il divieto di circolazione a tutti i veicoli diesel Euro 2 immatricolati da più di 10 anni, richiama la precedente ordinanza n° 5831 del 05/01/2007 della quale riconferma il divieto di circolazione su tutte le strade comunali sul territorio del Comune di Verbania in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.45 alle ore 16.45 per i veicoli utilizzati per il trasporto privato e le deroghe in cui, al punto t), sono esentati i veicoli storici di cui all’Art. 60 del Codice della Strada.

VERCELLI:

il Direttore del settore Polizia Municipale, con atto n° 1617 Prot. Gen. del 12/01/07, esenta dal divieto di circolazione i camper ed i veicoli storici di cui all’Art. 60 del Codice della Strada;

CUNEO:

Il Sindaco con Ordinanza Prot. n. RORD 4 2007 del 10/01/07 relativa all Z.T.L. Ambientale, ordina il divieto di circolazione, per i veicoli non catalizzati adibiti al trasporto di persone, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì ad esclusione dei festivi infrasettimanali con esenzione dei camper, mentre, i veicoli regolarmente iscritti nei registri delle auto storiche possono circolare se muniti di idonea documentazione nella quale dovrà essere riportato l’orario, il tragitto e la motivazione dell’esonero.

CITTA’ DI ALBA (CN) – Con Ordinanza 1/2007 del 03/01/07 è istituita la Zona a Traffico Limitato (ZTL) nella quale è fatto divieto di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto di persone, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 con esenzione dal divieto degli autocaravan e dei veicoli iscritti nei registri delle auto storiche.

ALESSANDRIA:

Con Ordinanza n° 222 del 05/11/2007 relativa alla Z.T.L. Ambientale è istituito il divieto di circolazione, per i veicoli non catalizzati, dal lunedì al venerdì escluso i giorni festivi infrasettimanali dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle 19.00, con esclusione dei camper ed i veicoli d’interesse storico collezionistico, di cui all’Art. 60 del Codice della Strada, posso circolare se muniti di idonea documentazione nella quale dovrà essere riportato l’orario, il tragitto e la motivazione dell’esonero. Medesimi criteri e modalità di esenzione sono previsti nell’Ordinanza n° 257 del 18/12/07 relativa a Z.T.L. nei quartieri Orti, Pista, Galimberti e Cristo nella quale è istituito il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 11.30 tutti i giorni della settimana, compresi i festivi in cui l’orario è dalle 00.00 alle 24.00.

CITTA’ DI NOVI LIGURE (AL) – Con Ordinanza n° 9 del 17/01/2008, avente per oggetto le nuove disposizioni per la limitazione della circolazione veicolare all’interno del centro abitato, è istituito il divieto di circolazione dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì con esenzione dei camper e dei veicoli iscritti nei registri delle auto storiche.

BIELLA:

il Sindaco, con Ord. n° 01_A3s del 09/01/2007, ordina il divieto di circolazione ai veicoli non catalizzati, adibiti al trasporto di persone, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 esonerando dai suddetti obblighi gli autocaravan, mentre i veicoli storici  possono circolare, purchè muniti di apposita documentazione, per la partecipazione a manifestazioni.