|
CIRCOLAZIONE
VEICOLI NON
CATALIZZATI
REGIONE PIEMONTE
Con
Deliberazione
della Giunta
Regionale del
23/10/2006 n°
57-4131 vengono
apportate delle
variazioni
rispetto alla
precedente
Deliberazione
del 18/09/06
determinando:
- la durata
minima
giornaliera di
limitazione deve
essere di 5 ore,
per i veicoli
utilizzati per
il trasporto
privato e di 3
ore per quelli
utilizzati per
il trasporto e
la distribuzione
delle merce e
per l’esercizio
delle attività
commerciali,
artigianali,
industriali,
agricole e di
servizio;
- la durata
minima
settimanale di
limitazione deve
essere di cinque
giorni feriali,
dal lunedì al
venerdì;
- -le
limitazioni
devono essere
operative entro
il 15 gennaio
2007 e senza
l’interruzione
originariamente
prevista al 31
marzo;
Rimane
confermata
l’esenzione,
dall’applicazione
delle misure
previste ai
punti 2.1.2 e
2.1.3, per i
veicoli iscritti
nei registri
delle auto
storiche ed i
camper.
E’ lasciata alle
singole
Amministrazioni
la possibilità
di determinare,
con proprio
provvedimento,
una diversa
articolazione
degli orari del
divieto ed
eventuali
deroghe tenendo
conto delle
linee guida
previste dalla
D.G.R. 57-4131,
sopra riportata
e per quanto in
essa non
richiamato,
della D.G.R.
66-3859 che
rimane immutata.
Le
amministrazioni
Comunali, per
quanto concerne
la circolazione
dei veicoli non
catalizzati
hanno
deliberato:
TORINO:
Con
Ordinanza n°
4665 del
30/10/07 sul
territorio
della città
di Torino è
vietata la
circolazione
dinamica di
tutti i
veicoli, non
catalizzati,
adibiti al
trasporto di
persone nei
giorni
feriali dal
lunedì al
venerdì
dalle ore
8.00 alle
ore 19.00
con
l’esonero
dal divieto
dei camper.
I veicoli
d’interesse
storico
collezionistico
sono
derogati,
accompagnati
da idonea
documentazione,
per la
partecipazione
a
manifestazioni
indette
dalle
associazioni.
ASTI:
il Sindaco, con
Ordinanza n° 540
del 22/12/06,
ordina il
divieto di
circolazione ai
veicoli adibiti
al trasporto di
persone, per i
ciclomotori e
motocicli non
catalizzati dal
lunedì al
venerdì dalle
ore 9.00 alle
ore 12.00 e
dalle ore 14.00
alle ore 16.00;
la deroga è
prevista per i
caravan, mentre
i veicoli
storici la
circolazione è
prevista solo in
caso di
manifestazioni a
calendario
A.S.I.
comprovata da
idonea
documentazione;
NOVARA:
Con Ordinanza n°
834 del
24/10/2007,
nella quale è
richiamata e
confermata
l’Ordinanza n°
878 del
29/12/2006 che
impone il
divieto di
circolazione
nelle giornate
feriali da
lunedì a venerdì
in tutto il
territorio del
Comune di Novara
dalle ore 8.30
alle ore 11.30 e
dalle ore 15.00
alle ore 17.00,
ordina nella
zona ZTLA il
divieto di
circolazione
nelle giornate
feriali dal
lunedì al
venerdì dalle
ore 8.00 alle
ore 18.00
esentando i
veicoli
d’interesse
storico
collezionistico
per la
partecipazione a
manifestazioni
indette dalle
associazioni.
VERBANIA:
Il Sindaco
con
Ordinanza n°
6535 del
01/10/2008,
estende il
divieto di
circolazione
a tutti i
veicoli
diesel Euro
2
immatricolati
da più di 10
anni,
richiama la
precedente
ordinanza n°
5831 del
05/01/2007
della quale
riconferma
il divieto
di
circolazione
su tutte le
strade
comunali sul
territorio
del Comune
di Verbania
in tutti i
giorni
feriali dal
lunedì al
venerdì
dalle ore
9.00 alle
ore 12.00 e
dalle ore
13.45 alle
ore 16.45
per i
veicoli
utilizzati
per il
trasporto
privato e le
deroghe in
cui, al
punto t),
sono
esentati i
veicoli
storici di
cui all’Art.
60 del
Codice della
Strada.
VERCELLI:
il Direttore del
settore Polizia
Municipale, con
atto n° 1617
Prot. Gen. del
12/01/07, esenta
dal divieto di
circolazione i
camper ed i
veicoli storici
di cui all’Art.
60 del Codice
della Strada;
CUNEO:
Il Sindaco
con
Ordinanza
Prot. n.
RORD 4 2007
del 10/01/07
relativa all
Z.T.L.
Ambientale,
ordina il
divieto di
circolazione,
per i
veicoli non
catalizzati
adibiti al
trasporto di
persone,
dalle ore
9.00 alle
ore 12.00 e
dalle ore
14.00 alle
ore 16.00
dal lunedì
al venerdì
ad
esclusione
dei festivi
infrasettimanali
con
esenzione
dei camper,
mentre, i
veicoli
regolarmente
iscritti nei
registri
delle auto
storiche
possono
circolare se
muniti di
idonea
documentazione
nella quale
dovrà essere
riportato
l’orario, il
tragitto e
la
motivazione
dell’esonero.
CITTA’ DI
ALBA (CN) –
Con
Ordinanza
1/2007 del
03/01/07 è
istituita la
Zona a
Traffico
Limitato
(ZTL) nella
quale è
fatto
divieto di
circolazione
per i
veicoli
adibiti al
trasporto di
persone, dal
lunedì al
venerdì
esclusi i
giorni
festivi
infrasettimanali,
dalle ore
9.00 alle
ore 12.00 e
dalle ore
14.00 alle
ore 16.00
con
esenzione
dal divieto
degli
autocaravan
e dei
veicoli
iscritti nei
registri
delle auto
storiche.
ALESSANDRIA:
Con
Ordinanza n°
222 del
05/11/2007
relativa
alla Z.T.L.
Ambientale è
istituito il
divieto di
circolazione,
per i
veicoli non
catalizzati,
dal lunedì
al venerdì
escluso i
giorni
festivi
infrasettimanali
dalle ore
8.30 alle
ore 11.30 e
dalle ore
14.00 alle
19.00, con
esclusione
dei camper
ed i veicoli
d’interesse
storico
collezionistico,
di cui
all’Art. 60
del Codice
della
Strada,
posso
circolare se
muniti di
idonea
documentazione
nella quale
dovrà essere
riportato
l’orario, il
tragitto e
la
motivazione
dell’esonero.
Medesimi
criteri e
modalità di
esenzione
sono
previsti
nell’Ordinanza
n° 257 del
18/12/07
relativa a
Z.T.L. nei
quartieri
Orti, Pista,
Galimberti e
Cristo nella
quale è
istituito il
divieto di
circolazione
dalle ore
8.30 alle
ore 11.30
tutti i
giorni della
settimana,
compresi i
festivi in
cui l’orario
è dalle
00.00 alle
24.00.
CITTA’ DI
NOVI LIGURE
(AL) – Con
Ordinanza n°
9 del
17/01/2008,
avente per
oggetto le
nuove
disposizioni
per la
limitazione
della
circolazione
veicolare
all’interno
del centro
abitato, è
istituito il
divieto di
circolazione
dalle ore
9.00 alle
ore 12.00 e
dalle ore
14.00 alle
ore 19.00
nelle
giornate
feriali dal
lunedì al
venerdì con
esenzione
dei camper e
dei veicoli
iscritti nei
registri
delle auto
storiche.
BIELLA:
il Sindaco, con
Ord. n° 01_A3s
del 09/01/2007,
ordina il
divieto di
circolazione ai
veicoli non
catalizzati,
adibiti al
trasporto di
persone, dal
lunedì al
venerdì dalle
ore 9.00 alle
ore 12.00 e
dalle ore 14.00
alle ore 16.00
esonerando dai
suddetti
obblighi gli
autocaravan,
mentre i veicoli
storici possono
circolare,
purchè muniti di
apposita
documentazione,
per la
partecipazione a
manifestazioni.
|