LOMBARDIA

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REGIONE LOMBARDIA

La Corte Costituzionale ha respinto, dichiarandolo “inamissibile”, il ricorso del Governo contro la Legge Regionale 24/2006 (Aria). La sentenza n° 10/2008 dà pienamente ragione alle tesi sostenute da Regione Lombardia, rigettando integralmente tutte le eccezioni di costituzionalità sollevate dal Governo. Dopo la pronuncia della Consulta, la Legge viene dunque confermata ed è attuabile in ogni sua parte. La Regione si appresta a predisporre i necessari provvedimenti attuativi atti a chiarire tutti gli aspetti applicativi della Legge. Ricordiamo che l’Art. 13 comma 4/d, della Legge 24/2006, esclude dalla limitazioni i veicoli storici purchè in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.


BOLLINO BLU

Ai sensi dell’Art. 17 della Legge Regionale N° 24 del 11/12/2006 e come previsto dalla d.G.R. n° 5276 del 2 agosto 2007 all’allegato 1, è obbligatorio il controllo delle emissioni da gas di scarico dei veicoli a motore di residenti in Regione Lombardia. Sono esonerati dall’imposizione i veicoli classificati d’interesse storico o collezionistico iscritti in uno dei Registri previsti dall’Art. 215 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”.


CIRCOLAZIONE

Misure per la limitazione del traffico veicolare dal 15/10/2010 al 15/04/2011

Tra i provvedimenti stabiliti dalla Giunta Regionale per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, la d.G.R. 7635 dell'11.07.2008 prima e la d.G.R. 9958 del 29.07.2009 hanno definito le misure di limitazione del traffico veicolare in attuazione della Legge Regionale 24/2006, pertanto, i provvedimenti in vigore quest’anno, in parte già validi lo scorso inverno, si applicano a partire dal 15 ottobre 2010, con le seguenti modalità:

AUTOVEICOLI: dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 non possono circolare:

  • gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro 1);
  • gli autoveicoli diesel (cioè alimentato a gasolio) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE).
     

CICLOMOTORI: per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 è stato deciso il fermo progressivo della circolazione che condurrà al fermo permanente su tutta la Regione a partire dal 15 ottobre 2011. La misura è così articolata:
dal 15 ottobre 2010: fermo permanente della circolazione nella Zona A1, da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00;
dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011: fermo della circolazione nelle Zone A2, B, C1 e C2, come definite dalla d.G.R. n.5290/07,  da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 19,30;

Il prossimo anno, dal 15 ottobre 2011, vi sarà il fermo permanente della circolazione, oltre che nella Zona A1, nelle Zone A2, B, C1 e C2, da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00;


Veicoli esclusi dal fermo:
1. veicoli elettrici leggeri
da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
2. veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
3. veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione. (N.B. Per "efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili" si intende un sistema FAP in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3).
4. veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. 
5. veicoli classificati come macchine agricole
di cui all’art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1;
7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.

Deroghe:
Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

  • veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
  • veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
  • veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
  • veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
  • veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
  • veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
  • veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
  • veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
  • veicoli con a bordo almeno tre persone;
  • veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
  • veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;  
     

Si precisa che i Comuni non possono più concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.

Dove si applica il fermo
Si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all'interno delle Zone indicate, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione delle:
- autostrade;
- strade di interesse regionale R1;
- tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.
Si ricorda che il fermo dei veicoli si applica anche ai territori dei Comuni non appartenenti alla Zona A1 che abbiano aderito alle misure regionali secondo il "Protocollo di collaborazione delle province lombarde" (DGR n. 9595 del 11/06/2009).

Controlli
I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.

Spegnimento motori
Si applicano su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011 i seguenti obblighi:
- lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

Vetrofanie
La Giunta Regionale, con d.G.R. n. 438/10,  ha differito la data di decorrenza dell’obbligo di apposizione delle vetrofanie, fino alla data che sarà rideterminata contestualmente all’adozione di un nuovo provvedimento.

Di seguito riportiamo i comuni compresi in ZONA A1:

BERGAMO

Albano Sant'Alessandro, Alzano Lombardo, Arcene, Azzano San Paolo, Bergamo, Boltiere, Brembate, Brusaporto, Canonica d'Adda, Ciserano, Curno, Dalmine, Filago, Gorle,Grassobio, Lallio, Montello, Mozzo, Nembro, Orio al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Pedrengo, Ponte San Pietro, Ponteranica,

Pontirolo Nuovo, Ranica, San Paolo d'Argon, Scanzorosciate, Seriate,Stezzano, Torre Boldone, Torre de' Roveri, Treviglio, Treviolo, Verdellino, Villa di Serio.

BRESCIA

Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Brescia, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gardone Valtrompia, Gussago, Lumezzane, Marchino, Nave, Rezzato, Roncadelle, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Villa Carcina.

COMO 

Arosio, Cabiate, Cantu', Capiago Intimiano, Cargo, Casnate con Bernate, Como, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Lipomo, Mariano Comense, Novedrate, Senna Comasco.

CREMONA

Bonemerse, Castelverde, Cremona, Dovera, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli, Malagnino, Persico Dosimo, Sesto ed Uniti, Spinadesco.

LECCO

Airuno, Brivio, Calco, Cernusco Lombardone, Imbersago, Lomagna, Merate, Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Robbiate, Santa Maria Hoe', Verderio Inferiore, Verderio Superiore.

LODI

Boffalora d'Adda, Cornegliano Laudese, Corte Palasio, Lodi, Lodi Vecchio, Montanaso Lombardo, San Martino in Strada, Tavazzano con Villanesco.

MANTOVA

Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Castel d'Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Virgilio.

MILANO

Agrate Brianza, Arcore, Arese, Assago, Baranzate, Barlassina, Bernareggio, Bollate, Bovisio Masciago, Bresso, Brugherio, Buccinasco, Canegrate, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cesate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Concorezzo, Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Desio, Garbagnate Milanese, Giussano, Lainate, Legnano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Meda, Milano, Monza, Muggio', Nerviano, Nova Milanese, Novate Milanese, Opera, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Peschiera Borromeo, Pioltello, Pogliano Milanese, Rescaldina, Rho, Ronco Briantino, Rozzano, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Segrate, Senago, Seregno,  Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Seveso, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro Verano Brianza, Villasanta, Vimercate, Vimodrone.

PAVIA

Borgarello, Carbonara al Ticino, Certosa di Pavia, Cura Carpignano, Marcignago, Mezzanino, Pavia, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sant'Alessio con Violone, Torre d'Isola, Travaco' Siccomario, Valle Salimbene.

VARESE

Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Cassano Magnago, Castellanza, Gallarate, Gerenzano, Origgio, Samarate, Saronno, Uboldo.


CIRCOLAZIONE VEICOLI STORICI REGIONE LOMBARDIA

Il Consiglio Regionale, nella seduta del 28 novembre 2006, ha approvato la Legge Regionale n° 024 “Norme per la prevenzione e la riduzione in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” che all’Art. 13 comma 4 lettera d) decreta l’esclusione dei veicoli d’interesse storico collezionistico muniti dei riconoscimenti di storicità rilasciati a seguito di iscrizione negli appositi Registri dai divieti e dalle limitazioni della circolazione imposti per i mezzi non catalizzati.